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DECRETO PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2001 , N. 447
Regolamento recante disposizioni in materia di licenze
individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione
ad uso privato. GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282
testo in vigore dal 1-1-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966,
n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto
e di esercizio di stazioni di radioamatore; Visto il
testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni
ed integrazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni,
che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT), adottate a
Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge
26 gennaio 1999, n. 26; Visto l'articolo 2, comma
2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di semplificazione
1998; Visti gli articoli 32-bis e
32-ter del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come introdotti
dall'articolo 6 del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che
ha approvato il piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di
adeguare gli istituti della concessione e
dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze
individuali e delle autorizzazioni generali
introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448
del 1998; Sentito il Consiglio superiore
tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere dell'Autorità' garante
della concorrenza e del mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000; Vista la nota
della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000; Udito
il parere del Consiglio di Stato n.
105/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi del 23 aprile 2001; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre
2001; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con i Ministri per le politiche comunitarie,
degli affari esteri, della difesa, della giustizia,
delle attività produttive, dell'interno, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, dell'economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento
si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio
la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella
trasmissione e nell'instradamento di segnali su
reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio
interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa
la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato",
un servizio di telecomunicazioni svolto nell'interesse
proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza
individuale o di una autorizzazione generale;
c) "licenza individuale",
un provvedimento rilasciato dal Ministero
delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività di
telecomunicazioni ad uso privato;
d) "autorizzazione generale",
un'autorizzazione a svolgere un'attività di telecomunicazioni
ad uso privato che si consegue:
1) sulla base dell'istituto
del silenzio-assenso dopo un predeterminato
periodo di tempo dalla produzione
di apposita dichiarazione;
2) contestualmente alla produzione della dichiarazione
da parte del soggetto interessato;
e) "libero uso", la facoltà
di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali
di telecomunicazioni senza necessita' di licenza o di autorizzazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1966, n. 1214, reca: "Nuove
norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni
di radioamatori".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, reca: "Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni".
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca:
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
- Il testo dell'art. 20, commi
5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, recante: "Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo"
e' il seguente: "5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinati
i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso
l'introduzione degli istituti della licenza individuale,
della autorizzazione generale e della dichiarazione.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni
sono fissati i contributi inerenti
alle attività di telecomunicazioni
ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti
nei commi 20 e 21 dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura
comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata
di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato".
- La legge 26 gennaio 1999, n. 26, reca:
"Ratifica ed esecuzione degli atti finali, con
allegati adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), tenutasi a Kyoto,
19 settembre-14 ottobre 1994".
- L'art. 2, comma 2, della legge 8 marzo
1999, n. 50, recante: "Delegificazione e
testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi -
legge di semplificazione 1998", e' il seguente:
"2. Dopo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis. - 1.
I regolamenti di delegificazione possono disciplinare
anche i procedimenti amministrativi che prevedono
obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono,
in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi,
ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione
del procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale
ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti
norme delegificate, secondo apposite disposizioni
di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione. ".
- Il testo degli articoli 32-bis e 32-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come introdotti dall'art. 6
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, e' il seguente: "Art. 32-bis (Istituzione
del Ministero e attribuzioni).
- 1. E istituito
il Ministero delle comunicazioni".
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato
in materia di
poste, telecomunicazioni, reti
multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore
delle comunicazioni, ferme restando le competenze in materia
di stampa ed editoria del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano
ferme le competenze dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni".
"Art. 32-ter (Aree funzionali).
- 1. Il Ministero svolge in particolare le
funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie
dell'informazione: politiche nel settore delle
comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale
delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e relativo coordinamento internazionale,
radiodiffusione sonora e
televisiva e telecomunicazioni, con
particolare riguardo alla concessione del servizio
pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con
il concessionario, alla disciplina del settore
delle telecomunicazioni, al rilascio
delle concessioni, delle autorizzazioni e delle
licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale
nel settore delle telecomunicazioni, alla
vigilanza sulla osservanza delle normative
di settore e sulle
emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di
impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza
sul mercato; servizi postali e bancoposta,
con particolare riferimento alla regolamentazione
del settore, ai contratti di
programma e di servizio con le
Poste italiane, alle concessioni ed
autorizzazioni nel settore dei servizi postali,
alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul
settore e sul rispetto degli obblighi di
servizio universale; produzioni multimediali,
con particolare riferimento alle iniziative volte
alla trasformazione su supporti innovativi e
con tecniche interattive delle produzioni
tradizionali, ferme restando le competenze
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni; tecnologie dell'informazione,
con particolare riferimento alle funzioni di
normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione
ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca
applicata per le tecnologie innovative nel
settore delle telecomunicazioni e per
l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.".
- Il comma 2 dell'art.
17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) prevede che con decreto
del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, siano emanati
i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il testo dell'art.
20, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante: "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo" e' il seguente: "4. I commi 2,
3, 4 e 5 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati
eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni
predette.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinati
i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso
l'introduzione degli istituti della licenza individuale,
della autorizzazione generale e della dichiarazione".
Art. 2. - Scopo ed ambito di applicazione
1. Il presente capo:
a) individua i servizi ed i sistemi di
telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare a
licenza individuale o ad autorizzazione generale; indica altresì
le apparecchiature terminali ed i dispositivi
di libero uso;
b) fissa le condizioni per
le licenze individuali e per le autorizzazioni generali
ai fini dell'installazione di impianti e dell'esercizio
di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni
per l'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso
privato già rilasciate alle disposizioni di cui alla lettera
b).
Art. 3. - Amministrazioni dello Stato, organismi
militari ed internazionali
1. Restano in vigore le
disposizioni dettate dagli articoli 184, commi primo,
quarto e quinto, e 316 del codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 184, commi
primo, quarto e quinto e 316 del codice postale
e delle telecomunicazioni approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 recante: "Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Art.
184 (Impianti di telecomunicazioni
delle amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti
al pubblico servizio di trasporto di persone o cose). -
Le amministrazioni dello Stato
possono provvedere, nell'interesse
esclusivo dei propri servizi,
alla costruzione ed all'esercizio
di impianti di telecomunicazioni,
previo consenso dell'amministrazione, alla quale
spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti
alla rete urbana od a quella interurbana, alle
condizioni stabilite nel regolamento.
(Omissis).
Il consenso dell'amministrazione non e' richiesto
per le necessita' di ordine militare,
salvo nei casi di interconnessione con
altre reti. a' necessario, comunque, il coordinamento tecnico
con la stessa amministrazione. La norma di cui
al precedente comma si applica anche agli Organismi
internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché
ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in
cui un accordo di Governo abbia previsto
la possibilità di eseguire ed esercitare
nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni".
"Art. 316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni
dello Stato). - Per l'impianto
e l'esercizio di stazioni radioelettriche
da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso
di cui all'art. 184 e' subordinato
alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite
per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.".
? Sezione 2 -- Categorie
di attività di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 4 - Licenza individuale
1. Una licenza individuale e' necessaria
nel caso di installazione di una o più stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra
e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare
riferimento a:
a) sistemi: fissi,
mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
b) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
c) sistemi di ricerca spaziale;
d) sistemi di esplorazione della
Terra;
e) sistemi di operazioni spaziali;
f) sistemi di frequenze campioni e
segnali orari;
g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
h) sistemi di radioastronomia.
Art. 5. - Autorizzazione generale
1. Un'autorizzazione generale e' necessaria
nel caso di:
a) installazione o esercizio di una rete
di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera a);
b) installazione o esercizio di
sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze
provocate da stazioni di altri servizi,
compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti
dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale
categoria le stazioni di radioamatore
nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo
41, comma 1;
2) senza alcuna protezione,
mediante dispositivi di debole potenza, compresi
quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta
nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali
a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 6, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di
reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto
disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);
2.3) di installazione o
esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico
ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza
ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza
del traffico, ai trasporti a fune,
al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e
della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.4) di installazione o
esercizio di apparecchiature in ausilio ad
imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese
quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.5) di installazione o
esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti
la sicurezza della vita umana in mare, o comunque
l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate
presso sedi di organizzazioni nautiche
nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa
nave;
2.6) di installazione o
esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività
sportive ed agonistiche;
2.7) di installazione o esercizio di
apparecchi per ricerca persone;
2.8) di installazione o
esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività professionali sanitarie ed alle
attività direttamente ad esse collegate;
2.9) di installazione o
esercizio di apparecchiature per comunicazioni a
breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri
da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina
- CB", sempre che per queste ultime risultino escluse
la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione
di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da
terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare
comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati
destinati alla generalità degli ascoltatori.
2. Le bande di frequenze
e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono
definite a norma dell'articolo 20.
Note all'art. 5:
- La raccomandazione CEPT/ERC/REC
70-03 concerne l'impiego di apparati a corto raggio, adottata a Tromso
nel 1997.
Art. 6. - Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano
frequenze di tipo collettivo, senza
alcuna protezione, per collegamenti a brevissima
distanza con apparati a corto raggio, compresi
quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC
70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito
del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito
del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 del
1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo
5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente
in ambienti chiusi o con vincoli specifici;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di
allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni
non professionali;
i) ausilii per handicappati;
l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
m) applicazioni audio senza fili;
n) apriporta;
o) radiogiocattoli;
p) apparati per l'individuazione di vittime da
valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo
183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n.
156 del 1973;
b) gli apparati radioelettrici solo
riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione
di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati
esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze
e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo
20.
Note all'art. 6:
- Per la raccomandazione CEPT/ERC/REC
70-03 v. nelle note all'art. 5.
- L'art. 183, comma secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, recante: "Approvazione
del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni" e'
il seguente: "Tuttavia e' consentito al privato
di stabilire, per suo uso esclusivo,
impianti di telecomunicazioni per collegamenti
a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi
di sua proprietà, purché
contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per
collegare una parte di proprietà del
privato con altra comune, purché non connessi
alle reti di telecomunicazione destinate
a pubblico servizio.".
? Sezione 3 -- Procedure
Art. 7. - Procedura di licenza individuale
1. Nel caso di richiesta
di una licenza individuale di cui all'articolo
4, il soggetto interessato e' tenuto a presentare
al Ministero delle comunicazioni una domanda,
conforme al modello riportato nell'allegato
A1, contenente informazioni riguardanti il richiedente
ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attività
di vigilanza e controllo ed il pagamento
del contributo annuo per l'impiego delle frequenze
assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento
nonché il rispetto delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione
ed urbanistiche.
2. Alla domanda di cui
all'allegato A1 deve essere acclusa la documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare,
redatto in conformità alle normative tecniche
vigenti, finalizzato all'uso ottimale delle risorse
spettrali con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree
di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda
di canale, al numero di ripetitori; il progetto e' elaborato
secondo i modelli di cui agli
allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto
abilitato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica
particolareggiata del sistema che si intende gestire.
In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le
caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche,
tenendo presente che per stazione
radioelettrica si intende una stazione
costituita da uno o più trasmettitori o
ricevitori o da un complesso di trasmettitori
e ricevitori nonché dagli
apparecchi accessori necessari per effettuare un
servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;
2) le frequenze, comprese
nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire,
di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche
previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà conforme all'allegato D
per i soggetti per i quali va
acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo
iniziale a titolo di rimborso
delle spese riguardanti l'istruttoria
amministrativa.
3. Il Ministero delle comunicazioni,
entro dieci giorni dal ricevimento
della domanda, comunica l'avvio
del procedimento istruttorio.
4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la
licenza individuale entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della domanda ovvero, in casi particolari e sulla base
di adeguata motivazione da comunicare all'interessato, entro centoventi
giorni.
5. Se in corso d'esame
la domanda risulta carente rispetto agli elementi informativi da
considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati al
presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni richiede,
non oltre trenta giorni dal ricevimento
della domanda stessa, le integrazioni necessarie
che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta giorni dalla
richiesta.
6. Il Ministero delle comunicazioni,
nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della documentazione integrativa
richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi particolari; qualora
la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero
comunica all'interessato l'archiviazione della domanda.
7. Ogni variazione degli
elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione,
che si intenda apportare successivamente al rilascio
della licenza individuale, deve essere
comunicata al Ministero il quale, entro
quarantacinque giorni, autorizza la variazione
o comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova
domanda di licenza.
8. L'installazione o l'esercizio di una stazione
radioelettrica non possono avvenire prima
del rilascio della relativa licenza
individuale.
9. Allo scopo di garantire
una gestione efficace della risorsa spettrale, dalla
licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso
in esclusiva delle frequenze assegnate.
10. Una licenza individuale non può
essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi
forma, senza l'assenso del Ministero delle comunicazioni.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.
47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252, reca: "Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia".
Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale
1. Il soggetto che intende conseguire una autorizzazione
generale, è tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni
una dichiarazione conforme al modello riportato
nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), e B2
per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero
1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.
2. La dichiarazione
contiene le informazioni riguardanti
l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche
dei sistemi radioelettrici da impiegare, ove previsti,
e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali
quello del pagamento del contributo annuo per l'attività
di vigilanza e controllo
nonché quello dell'osservanza delle
norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata
la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso
di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su
supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi
ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà conforme all'allegato D
per i soggetti per i quali va
acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo
a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria
amministrativa e del contributo per l'attività
di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre
l'autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi
e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale
di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero
delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione
generale.
4. Qualora il
Ministero non comunichi all'interessato
un provvedimento negativo entro quattro
settimane dalla data di ricezione della
dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione generale
si intende acquisita sulla
base dell'istituto del silenzio-assenso.
5. Se l'attività non può essere
avviata, a seguito di intervento del Ministero delle
comunicazioni, l'interessato ha diritto al rimborso
del contributo versato per verifiche e controlli.
6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma
1, lettera b), numero 2), il soggetto e' tenuto
ad inviare una dichiarazione contenente le informazioni
di cui al modello riportato nell'allegato
C, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45. Per la
compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate
dal comma 2, fatta eccezione per la lettera a).
La produzione della dichiarazione da' titolo ad avviare
contestualmente l'attività di telecomunicazioni oggetto della
dichiarazione stessa.
7. Il titolare dell'autorizzazione generale
e' tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e
6.
8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione
ed alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero
il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni
e, se del caso, comunica all'interessato la necessita'
di presentare una nuova dichiarazione.
9. La cessione dell'autorizzazione
generale e' comunicata al Ministero
delle comunicazioni, il quale
formula eventuali osservazioni entro trenta giorni.
Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, e il decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252, v. nelle note all'art. 7.
? Sezione 4 -- Disposizioni comuni alle
attività di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 9. - Validità
1. Le licenze individuali
e le autorizzazioni generali hanno validità non
superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
2. La validità delle licenze
individuali e' indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero
delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale
richiesta dell'interessato; nel provvedimento
e' stabilito anche il periodo entro il quale deve essere
presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
3. Per le autorizzazioni generali l'interessato
può fissare nella dichiarazione, rispetto a
quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo
restando che il Ministero delle comunicazioni può intervenire
al riguardo in sede di istruttoria della
pratica; il rinnovo deve essere richiesto
con sessanta giorni di anticipo rispetto
alla scadenza.
4. La scadenza della validità
deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
5. L'interessato può richiedere,
motivandolo, il rilascio di licenze individuali
temporanee: sono tali quelle con validità
inferiore all'anno; ugualmente l'interessato
può fissare una validità temporanea,
inferiore all'anno, nella dichiarazione finalizzata
al conseguimento delle autorizzazioni generali.
Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate
a specifici contributi.
Art. 10. - Domande e dichiarazioni
1. Le domande di licenza individuale
e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni generali
possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente
ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di
cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza
di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione
di cui al comma 1 sia prodotta da più soggetti,
deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato
a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.
Art. 11. - Requisiti
1. Le licenze individuali
e le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni
7u' e 8u', possono essere conseguite da cittadini o da persone
giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato
appartenente all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
a condizione che, relativamente all'OMC, siano state ratificate
le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano
intervenuti accordi di reciprocità, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Non può conseguire il titolo
chi abbia riportato condanna per delitti non colposi
a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano
gli effetti dei provvedimenti e sempreché non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
Note all'art. 11:
- L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante: "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero" e' il seguente:
"2. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti
al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo
unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione
di reciprocità, essa e' accertata secondo
i criteri e le modalità
previste dal regolamento di attuazione.".
Art. 12. - Obblighi
1. Il titolare di licenza individuale e di
autorizzazione generale e' tenuto, nel corso di validità del
titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse
della collettività o per l'adeguamento
all'ordinamento internazionale con
specifico riguardo alla sostituzione
o all'adattamento delle apparecchiature nonché
al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, che
ha titolo ad esplicare attività
di telecomunicazioni ad uso privato,
e' tenuto a rispettare le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, di
salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché
le norme urbanistiche e quelle dettate dai
regolamenti comunali in tema di assetto
territoriale.
3. Ai fini dell'installazione
o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree
adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato e'
tenuto ad acquisire preventivamente il benestare
di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
relativamente agli aspetti di
sicurezza aeronautici.
Art. 13. - Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza
degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi
compreso quello del versamento dei contributi,
previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione
generale possono essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito
dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli
obblighi.
3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione
e' pronunciata quando venga meno
uno dei requisiti previsti dal
presente regolamento.
Art. 14. - Contributi
1. La disciplina dei contributi inerenti
alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali e'
dettata dal decreto del Ministro delle comunicazioni di
cui all'articolo 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
Note all'art. 14:
- Per l'art. 20, comma 6, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, si veda nelle note alle premesse.
Art. 15. - Adeguamento
1. In sede di prima
applicazione del presente regolamento, le concessioni e
le autorizzazioni in atto alla data di entrata
in vigore del regolamento stesso si
convertono automaticamente in licenza individuale
ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate
dagli articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento cessano di avere validità le
concessioni e le autorizzazioni concernenti l'utilizzo di apparecchiature
terminali e di dispositivi per i quali l'articolo 6 prevede il libero
uso.
3. Alla data di
entrata in vigore del presente regolamento le licenze
individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma
1 acquisiscono una validità di dieci
anni a decorrere dalla data originaria della concessione
o della autorizzazione o da quella dell'ultimo
rinnovo: ai titolari e' consentito di rinunciare
alla licenza o all'autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16. - Verifiche e controlli
1. Il titolare di licenza individuale e di
autorizzazione generale e' tenuto a consentire
le verifiche ed i controlli necessari
all'accertamento della regolarità dello svolgimento
della inerente attività di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici
del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà
di effettuare detti controlli e verifiche presso
le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni
delle disposizioni recate dal presente regolamento e'
svolto, ferme restando le competenze degli organi di
polizia, dagli uffici periferici del
Ministero delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle
previste sanzioni amministrative.
Art. 17. - Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare
alla licenza individuale ed alla autorizzazione generale
entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente
dalla durata della validità del
titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio
dell'anno successivo. Le relative comunicazioni
possono essere consegnate anche
direttamente all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.
Art. 18. - Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate
per le attività di cui agli articoli
4, 5 e 6, se non disciplinate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia
di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica
e di altri requisiti essenziali nonché alle
specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269, reca: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio,
le apparecchiature terminali di telecomunicazioni
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità".
Art. 19. - Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi
alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano.
Art. 20. - Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del
Ministero delle comunicazioni sono definite:
a) le bande di frequenze di tipo collettivo
la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli 5 e 6;
b) le interfacce radio delle apparecchiature
disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
c) le caratteristiche tecniche e le
modalità di funzionamento delle apparecchiature
indicate negli articoli 5 e 6, se
non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
d) le integrazioni necessarie
per adeguare l'elenco delle apparecchiature di
cui agli articoli 5 e 6.
Note all'art. 20:
- La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature
radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
il reciproco riconoscimento della loro
conformità, e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7
aprile 1999.
Art. 21. - Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione
1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione
ad uso privato, previo consenso del Ministero
delle comunicazioni, di collegarsi alle reti
pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza
e per il conseguimento delle finalità
proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni
generali nonché delle finalità ammesse
in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso.
2. E consentita l'interconnessione fra reti
di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica
utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita
umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali
i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti
fra loro collegati e le attività di protezione civile e di
difesa dell'ambiente e del territorio
nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale.
Le condizioni per l'interconnessione sono valutate
dal Ministero delle comunicazioni al
quale e' presentata apposita domanda dalle
parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico.
Art. 22. - Sperimentazione
1. E consentita la sperimentazione di
sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione,
previo rilascio di licenza individuale temporanea
o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza
e l'autorizzazione hanno validità massima
di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore
domanda o dichiarazione al Ministero delle
comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni
addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta
giorni.
Art. 23. - Servizi via satellite
1. Il rilascio delle licenze individuali
ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi
di rete ed i servizi di comunicazione via satellite
per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento
sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed
in particolare dall'articolo 11, comma 3.
Note all'art. 23:
- L'art. 11, comma
3, del decreto legislativo 11
febbraio 1997, n. 55, recante:
"Attuazione della direttiva 94/46/CE che
modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella
parte relativa alle comunicazioni via satellite"
e' il seguente: "3. a' tenuto
a richiedere l'autorizzazione al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni anche il soggetto
che intende gestire per le
sue esigenze, separatamente o congiuntamente, servizi
di rete e servizi di comunicazione via satellite".
? Sezione 5
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche
richiedenti un'assegnazione di frequenze
Art. 24. - Rilascio delle licenze individuali
1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad
esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze
individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura
pubblica.
3. Il rilascio a soggetti
privati delle licenze individuali per l'impianto o l'esercizio
di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel
settore del terziario.
Art. 25. - Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza
assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio,
rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi
riguardanti la relativa licenza individuale nonché i dati
significativi della stazione stessa.
Art. 26. - Risorsa spettrale
1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata
risulti eccessivo rispetto alle esigenze del
soggetto interessato ovvero non sia impiegata,
in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero
delle comunicazioni, previa comunicazione
o diffida, provvede a modificare la licenza
individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa.
Art. 27. - Emittenza privata
1. Per i collegamenti in
diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei,
di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze
comprese nelle bande destinate allo scopo
dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Note all'art. 27:
- L'art. 1, comma 8, della legge
30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento di termini previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione
e di interruzioni pubblicitarie televisive" e' il seguente:
"8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
sostituito dal seguente: "17. Le imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese
di radiodiffusione sonora operanti in ambito
nazionale possono effettuare collegamenti in diretta
sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti
temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri
utilizzatori dello spettro radio, in occasione
di avvenimenti di cronaca,
politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse
imprese, durante la diffusione dei
programmi e sulle stesse frequenze
assegnate, possono trasmettere
dati e informazioni all'utenza. La concessione
costituisce titolo per l'utilizzazione dei
ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché
per trasmettere dati e informazioni all'utenza
".
? Sezione 6 -- Servizio
radiomobile professionale autogestito
Art. 28. O g g e t t o
1. Il servizio radiomobile professionale, per il
quale e' richiesta la licenza individuale, e' un servizio di
radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni
mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare
comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo
prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di
chiamata prioritaria e di chiamata
di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico
in tecnica multiaccesso è un sistema che consente,
attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad
un gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il servizio radiomobile
professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti
di frequenze per i servizi radiomobili professionali
analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile
professionale numerico autogestito utilizza, in
prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial
trunked radio), cosi'
come definita dall'ETSI (european
telecommunication standard institute).
5. L'impiego di standard
diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e'
disciplinato da apposito regolamento.
Art. 29. - Frequenze previste
per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF
elencate nell'allegato E e le coppie di frequenza in banda
UHF elencate nell'allegato F possono essere utilizzate per il servizio
radiomobile professionale analogico autogestito sia in
tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo.
I sistemi radiomobili professionali analogici in
tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche
le frequenze libere in banda VHF e UHF già
attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie
di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile
professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito,
comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento
del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di cui all'allegato
G.
3. Rimangono valide le assegnazioni
in numero maggiore di coppie effettuate prima della
data di entrata in vigore del presente
regolamento, fino alla relativa scadenza,
non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 31.
Art. 30. - Frequenze riservate al
servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito
1. Sono riservate al servizio
radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di
cui all'articolo 28, le frequenze indicate nell'allegato
H.
2. Ulteriori coppie di
frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle
bande di frequenze previste per tali applicazioni
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con
la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.
Note all'art. 30:
La decisione CEPT ERC/DEC/(96)04
del 7 marzo 1996 concerne le
bande di frequenze da designare
per l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA.
Art. 31. - Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali
in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi
alle disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla suddetta
data.
? Sezione 7 --
Radioamatori
? Art. 32. - Definizione
1. L'attività di radioamatore
consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in
linguaggio chiaro o con l'uso di
codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su
mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale,
di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale
e che si interessano della tecnica della radioelettricità
a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura
economica.
2. L'attività di
radioamatore può essere svolta, al di fuori della
sede dell'impianto, con apparato portatile
anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
? Art. 33. P a t e n t e
1. Per conseguire l'autorizzazione
generale per l'impianto o l'esercizio
di stazione di radioamatore e' necessario
che il richiedente sia in possesso della relativa
patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo
34.
2. Per il conseguimento
delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative
prove di esame
? Art. 34. - Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio di stazione
di radioamatore e' di due tipi:
classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente,
alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR
61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale
di classe A e' abilitato all'impiego di tutte le
bande di frequenze attribuite dal piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze al
servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via
satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale
di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse
bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente
a quelle uguali o superiori a
30 MHz con potenza massima di 10 Watt.
Note all'art. 34:
Le classi 1 e 2
previste dalla raccomandazione CEPT/TR/61-0l
attuata con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990,
recante: "Riconoscimento della licenza
di radioamatore CEPT" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991 sono: la classe 1 che corrisponde
alla licenza ordinaria; la classe 2 che corrisponde alla licenza
speciale.
? Art. 35. - Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio
della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con
i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando
quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne
per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due
anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e
di prevenzione finche' durano gli effetti
dei provvedimenti e sempreché
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Note all'art. 35:
Per l'art. 2, comma
2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante: "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero"
v. nelle note all'art. 11.
? Art. 36. - Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e
2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare
fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito, come
disposto dall'articolo 37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo
35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento
dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche
e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione
di consenso e di assunzione delle responsabilità
civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
? Art. 37. - Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore
e' assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo,
che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato
prima della presentazione della dichiarazione
di cui all'articolo 36, da inoltrare
entro trenta giorni dall'assegnazione del
nominativo stesso.
? Art. 38. - Attività di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla
Conferenza europea delle amministrazioni delle poste
e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in
possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione,
sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare
in territorio italiano la propria stazione portatile o installata
su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare
nei Paesi aderenti alla CEPT,
possono richiedere all'organo competente del Ministero
delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza
della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio
della stazione di radioamatore, in occasione di
soggiorno temporaneo in Paese estero,
e' soggetto all'osservanza delle
disposizioni del regolamento
delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni
della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Note all'art. 38:
- Per il decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre
1990, v. nelle note all'art. 34.
? Art. 39. - Calamita' - contingenze particolari
1. L'Autorità competente può, in caso
di pubblica calamita' o per contingenze particolari
di interesse pubblico, autorizzare le stazioni
di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti
stabiliti dall'articolo 32.
? Art. 40. - Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori
di svolgere attività di radioassistenza in occasione
di manifestazioni sportive, previa tempestiva
comunicazione al Ministero delle comunicazioni
del nominativo dei radioamatori partecipanti, della
località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.
? Art. 41. - Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni
a carattere nazionale dei radioamatori legalmente
costituite possono conseguire, nel
rispetto delle disposizioni recate
dall'articolo 8, commi 1,
2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione
o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici
di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di
stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione;
la stazione deve essere identificata dal nominativo
di cui all'articolo 37 relativo al radioamatore
installatore seguito dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
? Art. 42. - Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche,
l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione
di radioamatore può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di
istruzione di ogni ordine e grado, statali
e legalmente riconosciuti, ad eccezione
delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve
essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica
della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi
d'istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della
difesa;
d) sezioni delle associazioni
nazionali dei radioamatori
legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalità
concernenti le loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi,
essere affidata ad operatori nominativamente indicati
nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti
di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35
per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa
all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
? Art. 43. - Ascolto
1. E libera l'attività
di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di
radioamatore.
? Sezione 8
Art. 44. - Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina",
previa la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 6, sono
consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di
reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attività
di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per
delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni ovvero sia
stato sottoposto a misure di
sicurezza e di
prevenzione, finche' durano gli effetti
dei provvedimenti e sempreché
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati
che si intendono utilizzare, fissi, mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento
dei contributi dovuti per l'istruttoria e per verifiche
e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione
di consenso e di assunzione delle responsabilità
civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamita'
coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono
partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorità
competenti.
Note all'art. 44:
- Per l'art. 2, comma 2,
del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante: "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero"
v. nelle note all'art. 11.
Capo II -
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 - Estensione
1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge
15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli
217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405
del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente
regolamento per le quali e' richiesta la
licenza individuale o l'autorizzazione generale.
Note all'art. 45:
- L'art. 20-bis della legge 15
marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione
amministrativa" e' il seguente: "20-bis. - 1. I regolamenti
di delegificazione possono disciplinare anche
i procedimenti amministrativi che prevedono
obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo
e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi,
ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione
del procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale
ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti
norme delegificate, secondo apposite disposizioni
di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
- Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399,
401, 402, 403, 404, 405 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni"
e' il seguente: "Art. 217 (Traffico ammesso
- Trasgressioni - Sanzioni). - Il titolare di concessione
ad uso privato può utilizzare i mezzi di telecomunicazioni
cui si riferisce la concessione stessa, soltanto
per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza
propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
Nei casi di calamita' naturali od in analoghe situazioni
di pubblica emergenza, a seguito delle quali
risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche
o telefoniche, l'amministrazione
può affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari
di telecomunicazioni ad uso privato,
lo svolgimento di traffico di
servizio dell'amministrazione stessa,
o comunque inerente alle operazioni di
soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla
ricerca di persone e di cose.
Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi,
di cui al comma precedente, saranno emanate con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
sentito il consiglio di amministrazione.
"Art. 218 (Violazione degli obblighi). -
Salvo che il fatto costituisca reato punibile
con pena più grave, chiunque
stabilisce od esercita
impianti di telecomunicazioni per finalità
o con modalità diverse da quelle indicate negli atti
di concessione, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire 40.000 a lire 400.000.
I contravventori che, per effetto
della infrazione commessa, si sono sottratti
al pagamento di un maggior canone, sono tenuti
a corrispondere una somma pari al doppio
del corrispettivo a cui si sono sottratti;
tale somma non potrà essere inferiore a L. 20.000. Per
ogni altra violazione di
obblighi della concessione, l'amministrazione può
imporre il pagamento di una penale
nella misura prevista dal regolamento
o nell'atto di concessione. a' fatta salva, in
ogni caso, la facoltà della amministrazione
di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare
la decadenza della concessione".
"Art. 240 (Turbative ai servizi
di telecomunicazioni).
- Fermo restando quanto
previsto dall'art. 23 del presente decreto,
e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle
telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
in via amministrativa, i direttori
dei circoli delle costruzioni telegrafiche
e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di
zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici,
competenti per territorio".
"Art. 398 (Prevenzione ed eliminazione
dei disturbi alle radiotrasmissioni ed
alle radioricezioni). - a' vietato costruire od importare
nel territorio nazionale, a scopo di commercio,
usare od esercitare, a qualsiasi titolo,
apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee
di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle
norme stabilite per la prevenzione
e per la eliminazione dei disturbi
alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche
il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza,
si provvede con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in conformità alle direttive delle
Comunità europee. L'immissione in commercio e
l'importazione a scopo di commercio dei materiali
indicati nel primo comma sono subordinate
al rilascio di una certificazione, di
un contrassegno, di una attestazione di rispondenza
ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza
nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e' effettuata la designazione
degli organismi o dei soggetti che rilasciano
i contrassegni o gli attestati
di rispondenza previsti dal precedente comma".
"Art. 399 (Sanzioni). - Chiunque
contravvenga alle disposizioni di cui al
precedente art. 398 e' punito con sanzione amministrativa da
lire 15.000 a lire 300.000.
Qualora il contravventore appartenga alla categoria
dei costruttori o degli importatori di
apparati o impianti elettrici o radioelettrici,
si applica la sanzione amministrativa
da lire 50.000 a lire 100.000, oltre alla confisca
dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla
certificazione di rispondenza di cui al precedente
art. 398".
"Art. 401 (Esecuzione di impianti radioelettrici
non autorizzati). - Chiunque esegua impianti radioelettrici
per conto di chi non sia munito di concessione
quando questa sia richiesta ai sensi del presente decreto,
e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire
400.000". "Art. 402 (Costruzione, uso ed esercizio di
impianti radioelettrici. Norme applicabili). - Le norme
di cui ai precedenti articoli 398, 399 e 400 si
applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di
apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici
che producano, o siano predisposti
per produrre, emissioni su frequenze o con
potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono
destinati, dai regolamenti internazionali
e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di
concessione".
"Art. 403 (Detenzione
abusiva di apparecchi radiotrasmittenti).
- Chiunque detenga
apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva
denuncia all'autorità locale di
pubblica sicurezza e all'amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, e' punito con
la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire
200.000.
L'obbligo della denuncia non incombe
sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente
decreto".
"Art. 404 (Uso di nominativi
falsi o alterati. - Sanzioni). - Chiunque, anche se munito
di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni
nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati,
e' punito con la sanzione amministrativa
da lire 20.000 a lire 400.000 se il fatto non costituisca
reato più grave.
Alla stessa pena e' sottoposto
chiunque usi nelle stazioni radioelettriche
una potenza superiore a quella autorizzata
dalla licenza od ometta
la tenuta e l'aggiornamento del registro di
stazione".
"Art. 405 (Impianti od apparecchi
radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza
di norme - Sanzioni). - Le sanzioni previste dai
precedenti articoli 403 e 404 si applicano
anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei
nazionali.
Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni può
provvedere direttamente, a spese del contravventore,
a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli
apparecchi".
- L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento
recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni
antimafia" e' il seguente: "1. Fuori dei casi previsti dall'art.
10, i contratti e subcontratti relativi a
lavori o forniture dichiarati urgenti
ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti
a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati
o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione
con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti
non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata
con le modalità dell'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
- L'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, recante: "Disposizioni
contro la mafia" e' il seguente: "Art. 10. - 1.
Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una
misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni
di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti
ad esse inerenti nonché concessioni
di beni demaniali allorché siano richieste
per l'esercizio di
attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonché di
costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi
di appaltatori o di fornitori di
opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione
e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri
della camera di commercio per l'esercizio
del commercio all'ingrosso e nei registri
di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti
a contenuto autorizzatorio, concessorio,
o abilitativo per lo svolgimento
di attività imprenditoriali,
comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui
agevolati ed altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da
parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione
della misura di prevenzione determina la
decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni
di cui al comma 1, nonché il divieto di
concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura
di opere, beni o servizi riguardanti
la pubblica amministrazione e
relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i
noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento
di prevenzione, il tribunale, se sussistono
motivi di particolare gravita', può disporre in
via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2
e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni
e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi
commi, Il provvedimento del tribunale può essere in
qualunque momento revocato dal giudice procedente
e perde efficacia se non e' confermato con
il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti
e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino
anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché
nei confronti di imprese, associazioni, società e
consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione
sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte
e indirizzi. In tal caso i divieti
sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni
di polizia, ad eccezione di quelle relative
alle armi, munizioni ed esplosivi, e
per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze
e i divieti previsti dal presente articolo possono
essere esclusi dal giudice nel caso in cui
per effetto degli stessi verrebbero a
mancare i mezzi di sostentamento all'interessato
e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di
rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a
provvedimenti già disposti, ovvero
di contratti derivati da altri già
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze,
le autorizzazioni, le concessioni,
le erogazioni, le abilitazioni
e le iscrizioni indicate nel comma 1
non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione
dei contratti o subcontratti indicati nel
comma 2 non può essere consentita a favore di
persone nei cui confronti è in corso il procedimento
di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione
al giudice competente, il quale può disporre,
ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti
a norma del comma 3.
A tal fine, i relativi
procedimenti amministrativi restano sospesi fino
a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui
la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si
applicano anche nei confronti delle persone condannate
con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva,
confermata in grado di appello, per uno dei delitti
di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.".
- Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, v. nelle note all'art. 7.
Art. 46. - Abrogazione
1. Sono abrogati gli articoli 189,
192, 215, 337 e 409 del codice postale e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della
cauzione, dopo l'accertamento della regolarità
dei pagamenti, e' effettuata dal
Ministero delle comunicazioni entro un anno
dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 47. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il 1º gennaio 2002, salvo per
ciò che concerne il servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente
previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. a' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie Ruggiero, Ministro degli affari
esteri Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della
giustizia Marzano, Ministro delle
attività produttive Scajola, Ministro dell'interno Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività
produttive, registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209 |