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Per una veloce consultazione riportiamo alcune leggi
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D.P.R. n.
447 - 5 ottobre 2001 pubblicato sulla GU n. 300 del 28-12-2001
Suppl. Ordinario
n.282 testo in vigore dal 1-1-2002
Recante disposizioni
in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generaliper
i servizi di telecomunicazione ad uso privato
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Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato. GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282 testo in vigore dal 1-1-2002 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26; Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di semplificazione 1998; Visti gli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di adeguare gli istituti della concessione e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere dell'Autorità' garante della concorrenza e del mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000; Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000; Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, delle attività produttive, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente regolamento: Art. 1. - Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento
si intendono per:
Avvertenza:
Note alle premesse:
Art. 2. - Scopo ed ambito di applicazione 1. Il presente capo:
Art. 3. - Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali 1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Note all'art. 3:
? Sezione 2 -- Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato Art. 4 - Licenza individuale 1. Una licenza individuale e' necessaria
nel caso di installazione di una o più stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra
e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare
riferimento a:
Art. 5. - Autorizzazione generale 1. Un'autorizzazione generale e' necessaria
nel caso di:
Note all'art. 5:
Art. 6. - Libero uso 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano
frequenze di tipo collettivo, senza
alcuna protezione, per collegamenti a brevissima
distanza con apparati a corto raggio, compresi
quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC
70-03, tra le quali rientrano in particolare:
2. Sono altresì di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo
183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n.
156 del 1973;
Note all'art. 6:
? Sezione 3 -- Procedure Art. 7. - Procedura di licenza individuale 1. Nel caso di richiesta
di una licenza individuale di cui all'articolo
4, il soggetto interessato e' tenuto a presentare
al Ministero delle comunicazioni una domanda,
conforme al modello riportato nell'allegato
A1, contenente informazioni riguardanti il richiedente
ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attività
di vigilanza e controllo ed il pagamento
del contributo annuo per l'impiego delle frequenze
assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento
nonché il rispetto delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione
ed urbanistiche.
Note all'art. 7:
Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale 1. Il soggetto che intende conseguire una autorizzazione
generale, è tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni
una dichiarazione conforme al modello riportato
nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), e B2
per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero
1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.
Note all'art. 8:
? Sezione 4 -- Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso privato Art. 9. - Validità 1. Le licenze individuali
e le autorizzazioni generali hanno validità non
superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
Art. 10. - Domande e dichiarazioni 1. Le domande di licenza individuale
e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni generali
possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente
ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento.
Art. 11. - Requisiti 1. Le licenze individuali
e le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni
7u' e 8u', possono essere conseguite da cittadini o da persone
giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato
appartenente all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
a condizione che, relativamente all'OMC, siano state ratificate
le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano
intervenuti accordi di reciprocità, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Note all'art. 11:
Art. 12. - Obblighi 1. Il titolare di licenza individuale e di
autorizzazione generale e' tenuto, nel corso di validità del
titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse
della collettività o per l'adeguamento
all'ordinamento internazionale con
specifico riguardo alla sostituzione
o all'adattamento delle apparecchiature nonché
al cambio delle frequenze.
Art. 13. - Sospensione - revoca - decadenza 1. In caso di inosservanza
degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi
compreso quello del versamento dei contributi,
previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione
generale possono essere sospese fino a trenta giorni.
Art. 14. - Contributi 1. La disciplina dei contributi inerenti
alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali e'
dettata dal decreto del Ministro delle comunicazioni di
cui all'articolo 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
Art. 15. - Adeguamento 1. In sede di prima
applicazione del presente regolamento, le concessioni e
le autorizzazioni in atto alla data di entrata
in vigore del regolamento stesso si
convertono automaticamente in licenza individuale
ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate
dagli articoli 4 e 5.
Art. 16. - Verifiche e controlli 1. Il titolare di licenza individuale e di
autorizzazione generale e' tenuto a consentire
le verifiche ed i controlli necessari
all'accertamento della regolarità dello svolgimento
della inerente attività di telecomunicazioni.
Art. 17. - Rinuncia 1. Gli interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni. Art. 18. - Requisiti delle apparecchiature 1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica. Note all'art. 18:
Art. 19. - Frequenze 1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano. Art. 20. - Bande collettive di frequenze 1. Con provvedimenti del
Ministero delle comunicazioni sono definite:
Note all'art. 20:
Art. 21. - Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione 1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione
ad uso privato, previo consenso del Ministero
delle comunicazioni, di collegarsi alle reti
pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza
e per il conseguimento delle finalità
proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni
generali nonché delle finalità ammesse
in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso.
Art. 22. - Sperimentazione 1. E consentita la sperimentazione di
sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione,
previo rilascio di licenza individuale temporanea
o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza
e l'autorizzazione hanno validità massima
di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore
domanda o dichiarazione al Ministero delle
comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni
addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta
giorni.
1. Il rilascio delle licenze individuali
ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi
di rete ed i servizi di comunicazione via satellite
per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento
sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed
in particolare dall'articolo 11, comma 3.
? Sezione 5
Art. 24. - Rilascio delle licenze individuali 1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad
esaurimento delle frequenze riservate.
Art. 25. - Stazione radioelettrica 1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale nonché i dati significativi della stazione stessa. Art. 26. - Risorsa spettrale 1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessivo rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa. Art. 27. - Emittenza privata 1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. Note all'art. 27:
? Sezione 6 -- Servizio radiomobile professionale autogestito Art. 28. O g g e t t o 1. Il servizio radiomobile professionale, per il
quale e' richiesta la licenza individuale, e' un servizio di
radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni
mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare
comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo
prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di
chiamata prioritaria e di chiamata
di emergenza.
Art. 29. - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito 1. Le coppie di frequenza in banda VHF
elencate nell'allegato E e le coppie di frequenza in banda
UHF elencate nell'allegato F possono essere utilizzate per il servizio
radiomobile professionale analogico autogestito sia in
tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo.
I sistemi radiomobili professionali analogici in
tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche
le frequenze libere in banda VHF e UHF già
attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
Art. 30. - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito 1. Sono riservate al servizio
radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di
cui all'articolo 28, le frequenze indicate nell'allegato
H.
Note all'art. 30:
Art. 31. - Adeguamento dei sistemi esistenti 1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla suddetta data. ? Sezione 7 -- Radioamatori ? Art. 32. - Definizione 1. L'attività di radioamatore
consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in
linguaggio chiaro o con l'uso di
codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su
mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale,
di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale
e che si interessano della tecnica della radioelettricità
a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura
economica.
? Art. 33. P a t e n t e 1. Per conseguire l'autorizzazione
generale per l'impianto o l'esercizio
di stazione di radioamatore e' necessario
che il richiedente sia in possesso della relativa
patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo
34.
? Art. 34. - Tipi di autorizzazione 1. L'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio di stazione
di radioamatore e' di due tipi:
classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente,
alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR
61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
Note all'art. 34:
? Art. 35. - Requisiti 1. L'impianto o l'esercizio
della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
Note all'art. 35:
? Art. 36. - Dichiarazione 1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e
2, riguarda:
? Art. 37. - Nominativo 1. A ciascuna stazione di radioamatore
e' assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo,
che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
? Art. 38. - Attività di radioamatore all'estero 1. I cittadini di Stati appartenenti alla
Conferenza europea delle amministrazioni delle poste
e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in
possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione,
sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare
in territorio italiano la propria stazione portatile o installata
su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
Note all'art. 38:
? Art. 39. - Calamita' - contingenze particolari 1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamita' o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32. ? Art. 40. - Assistenza 1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento. ? Art. 41. - Stazioni ripetitrici 1. Le associazioni
a carattere nazionale dei radioamatori legalmente
costituite possono conseguire, nel
rispetto delle disposizioni recate
dall'articolo 8, commi 1,
2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione
o l'esercizio:
? Art. 42. - Autorizzazioni speciali 1. Oltre che da singole persone fisiche,
l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione
di radioamatore può essere conseguita da:
? Art. 43. - Ascolto 1. E libera l'attività
di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di
radioamatore.
Art. 44. - Banda cittadina - CB 1. Le comunicazioni in "banda cittadina",
previa la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 6, sono
consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di
reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché
ai soggetti residenti in Italia.
Note all'art. 44:
Capo II - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 45 - Estensione 1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge
15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli
217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405
del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente
regolamento per le quali e' richiesta la
licenza individuale o l'autorizzazione generale.
1. Sono abrogati gli articoli 189,
192, 215, 337 e 409 del codice postale e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Art. 47. - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. a' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Ruggiero, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attività produttive Scajola, Ministro dell'interno Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
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Decreto Ministeriale
11 febbraio 2003 pubblicato sulla GU n. 45 del 24-02-2003
Adeguamento della
normativa tecnica relativa all'esercizio
dell'attività radioamatoriale
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, recante norme sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori; Visto
il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n.156, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto
il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la costituzione e
la convenzione dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT),
adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999,
n.25;
Vista
la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l’adeguamento delle prove d’esami
per il conseguimento della patente radioamatoriale armonizzata "HAREC";
Visto
il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante
"Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT";
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2000 n.64. "Regolamento
recante norme per il recepimento di decisioni della conferenza europea
delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione
delle apparecchiature radio";
Visto
il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di radiocomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità.";
Visto
il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002
che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto
il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n.300 nonché alla legge 23 agosto 1988, n.400 in
materia di organizzazione del Governo;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 "Regolamento
recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni
generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato" ed, in particolare,
l’articolo 20;
Considerato
che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali mediante il recepimento
della raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare la normativa
di settore a quella in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri
che attuano la medesima raccomandazione;
Ritenuto
necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale recata nel citato
dPR 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme di carattere tecnico contenute
nel presente provvedimento.
Visto
il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni
espresso nell’adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003.
CAPO I° ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE Sezione 1^
Articolo 1
1. L’ autorizzazione generale di classe A e di classe B per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui all’art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità fino a dieci anni. 2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al presente decreto. 3. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente decreto. 4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui all’allegato A non sono soggette a comunicazioni. 5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui agli allegati B e C. Articolo 2 (Patente) 1. E’ recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ". 3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’art. 3 del dPR n.1214/1966. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate: a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla; b) n 2 fotografie formato tessera. Articolo 3 (Esami) 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono: a) per la patente di classe A: a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui all’allegato D al presente decreto; a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1); b) per la patente di classe B: b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1). 2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli art.5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile. 3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo. 4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare. 5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali. 6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2). 7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati. 8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l’attestato di cui allegato E. Articolo 4 (Domande ammissione esami) 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente; d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata. 2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno. Articolo 5 (Esoneri prove di esami) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del dPR n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni; b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato. 2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli: a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni; b) laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente; c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all’art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all’art.2. 4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia. Articolo 6 (Nominativo) 1. Il nominativo, di cui all’art. 37 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell’alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere. 2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato : a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli artt.41 e 42 del dPRn.447/2001. Articolo 7 (Acquisizione nominativo) 1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo: a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni- direzione generale concessioni e autorizzazioni -; b) per la classe B all’ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, competente per territorio. 2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda. Articolo 8 (Tirocinio) 1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell’apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione. Articolo 9 (Ascolto) 1. I soggetti di cui all’art. 43 del dPR n. 447/2001, che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme all’allegato F, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui all’allegato G. 2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (short wave listener ) è formata da : "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza". Articolo 10 (Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate) 1. L’autorizzazione generale di cui all’art. 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all’art. 41 del dPR n..447/2001, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui all’allegato H, dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l’eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b). 3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU). 4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte dell’allegato D, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di telecomunicazione. 5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l’emissione continua della portante radio 6. L’emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell’ultimo segnale . 7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori. 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti. 9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W. 10. E’ consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse. 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione. Sezione 2^
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Articolo 12 (Norme d’esercizio) 1. L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni. 2. E’ vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione. 3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione. 4. E’consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore. 5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l’impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l’impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso. 6. All’inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto. 7. E’ vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. 8. E’ vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati. Articolo 13 (Trasferimento di stazione) 1. Nell’ambito del territorio dello Stato è consentito l’esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna. 2. L’ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell’autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale. 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell’autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell’art. 37 del dPR n. 447/2001. Articolo 14 (Controllo sulle stazioni) 1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. La dichiarazione concernente l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, di cui all’art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Articolo 15 (Limiti di potenza) 1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione: classe A, fisso o mobile/portatile 500 W classe B, fisso o mobile/portatile 10 W Articolo 16 (Requisiti delle apparecchiature) 1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore. 2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’art. 12. Articolo 17 (Installazione di antenne) 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 397 del dPR 29 marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni. CAPO II° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 18 (Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale) 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell’art.15, comma 3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con validità di dieci anni a decorrere: a) dalla data originaria della licenza o da quella dell’ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002; b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase. 2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all’esercizio dell’attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1. 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello allegato A1. Articolo 19 (Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01) 1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell’art.15, comma 1 del dPR 447/2001, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell’art. 34, comma 1, del menzionato decreto presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR61-01 , di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato. Articolo 20 (Autorizzazioni generali speciali) 1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all’art. 42, comma 1, lett. d) del d.P.R. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, lì 11 febbraio 2003 IL MINISTRO M.GASPARRI |
DPR 27 gennaio 2000, n. 64 pubblicato
sulla GU n. 69 del 23 marzo 2000 -
Libera circolazione degli
apparati radio in ambito dei Paesi CEPT
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000, n. 64 Regolamento recante
norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste
e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature
radio.
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le successive modificazioni ed in particolare quelle di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato attuazione alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite; Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, con il quale e' stato adottato il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1o dicembre 1995 sulla libera circolazione delle apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPT, con particolare riferimento alle apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per sistema EUTELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27; Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa alla libera circolazione, all'uso ed alle licenze delle stazioni mobili terrestri per i servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT; Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili DCS 1800; Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle apparecchiature terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche noto come INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT ed EMS-MSSAT; Considerata l'opportunita' di favorire la mobilita' dei cittadini e, quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari non solo su scala nazionale, ma anche su scala europea e mondiale cosi' come sancito nella suddetta decisione 710/97/CE, e di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla base delle citate decisioni CEPT; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1999; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari 1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate; b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature; c) conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza. 2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono: a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale; b) detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente comma, se il relativo impiego e' consentito dal Paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615. Art. 2. Interferenze dannose ed integrità della rete 1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni. 2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata. 3. In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature. 4. A salvaguardia dell'integrità' delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160. Art. 3. Elenco delle apparecchiature e comunicazioni 1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni. 2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi'
27 gennaio 2000
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, recante "Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione", e' il seguente: "Art. 14. - 1. Con i regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983. 2. Con i successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie". - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali". "Art. 1, comma 3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni". "Art. 2, comma 1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a: a)-d) (omissis); e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite". Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, vedi nelle premesse del presente decreto. Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, recante "Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CE", e' il seguente: "Art. 12 (Sorveglianza e controllo). - 1. E' facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione nonché sulla utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti. 2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine devono essere consentiti: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove. 3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti. 4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle apparecchiature. 5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo". - Il testo del1'art. 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, recante "Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni", e' il seguente: "Art. 20 (Sorveglianza e controllo). - 1. E' facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), i terminali e le apparecchiature immessi sul mercato sprovvisti della marcatura di cui al presente decreto o della marcatura CE di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, sono soggetti a sequestro. 3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante eventuale prelievo a campione di un esemplare di un terminale presso i depositi del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito: a) l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o di vendita al dettaglio; b) l'acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo del campione per l'esecuzione degli esami necessari. 4. I risultati dei controlli debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dal prelievo del campione. Nello stesso termine il campione, se conforme al tipo approvato, viene restituito. 5. Nel caso in cui il campione prelevato risulti non conforme al tipo approvato, l'interessato tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione degli esami; l'intero lotto da cui
e' stato prelevato il campione e' soggetto a sequestro".
CIRCOLARE Dott.ssa Aria
D.G.C.A./Div. 1^/Sez.6
A tutti gli Ispettorati Territoriali del Ministero
OGGETTO: DPR 27 gennaio 2000, n. 64 - Libera circolazione degli apparati radio in ambito dei Paesi CEPT
Per corrispondere ai numerosi quesiti posti da talune organizzazioni radioamatoriali
riguardanti la corretta
Pertanto si è dell’avviso che, nelle more dell’emanazione del regolamento
recante disposizioni in materia di licenze
Sarà cura di codesti ispettorati portare a conoscenza dei coesistenti
organi di specialità della Polizia di Stato addetta al
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