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Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica
relativa all'esercizio della attività radioamatoriale. (G.U.
n. 196 del 24-8-2005)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del
27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»,
in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica
relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»;
Visto, altresì, l'art. 163 del
menzionato codice delle comunicazioni elettroniche; Visto
l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle
radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle
amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno
l'obbligatorietà della capacità in recetrasmissione del
codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata
dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della
riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il
disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare
l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno
aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT
TR 61-02 nel senso di
eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice
Morse;
Visto l'art. 220, comma 2,
lettera a), del codice delle comunicazioni
elettroniche che conferisce al Ministero
delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra
l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;
Decreta:
Art. 1. Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR
61-02 citata nelle premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di
cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
il «Codice delle comunicazioni elettroniche»
vengono unificate nell'unica patente di classe A.
ART. 2 Esami
In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami
per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta
sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato
D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
ART. 3 Nominativo
Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in possesso delle
autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta salva
la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al
competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del
nominativo.
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